Gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile regolamentano il rapporto di lavoro autonomo:
- prestazione di un’opera o di un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Questa è la definizione generale del lavoro autonomo, che diventa occasionale nel momento in cui tale prestazione viene svolta in maniera saltuaria, appunto occasionale.
L’occasionalità del rapporto non fa sorgere, in capo al prestatore, l’obbligo dell’apertura di una posizione IVA. Tale obbligo si genera invece quando l’attività è – o diventa – abituale, ancorché non esclusiva.
Aspetti fiscali e contributivi:
La corresponsione di somme a prestatori occasionali comporta:
- l’applicazione della ritenuta d’acconto IRPEF del 20%
- e soltanto qualora i compensi percepiti eccedano la quota di 5.000 euro annui, tenendo conto della globalità di tutti i committenti, scatta l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Separata INPS e del versamento dei conseguenti contributi previdenziali.
Si comunica che è operativa dal 28 marzo 2022 la nuova applicazione che consente di inviare le comunicazioni relative ai rapporti di lavoro autonomo occasionale su nuova piattaforma telematica.
- Ricordiamo che è obbligatorio inviare telematicamente la denuncia preventiva di attivazione della prestazione occasionale
- Si allega a tal fine il modulo da compilare per provvedere all’invio.
Attenzione che la denuncia è preventiva perciò cortesemente si chiede di inviare il modulo almeno 2-3 giorni prima della decorrenza allegando:
– copia del documento di identità del prestatore – deve essere leggibile (FRONTE E RETRO)
– copia del codice fiscale del prestatore
– autocertificazione del prestatore 2023 compilata e firmata
A disposizione si porgono cordiali saluti.