2024, Fringe benefits

FRINGE BENEFITS: Limiti di utilizzo

I fringe benefits costituiscono elementi retributivi che integrano la retribuzione principale (corrisposta in denaro) e consistono nella concessione da parte del datore di lavoro di beni e servizi a favore dei lavoratori.

Grazie alla loro natura i fringe benefits godono di uno specifico trattamento fiscale che è regolamentato all’interno del D.P.R. 917/1986 (il c.d. T.U.I.R.). Occorre però fare attenzione perché non tutti i benefit aziendali godono delle medesime agevolazioni.

 

In questo articolo vogliamo porre la nostra attenzione sui commi 3 e 4 dell’art. 51 del T.U.I.R., i quali fissano una soglia di esenzione precisa, superata la quale l’intero valore del benefit concorre alla formazione del reddito.

Il limite di esenzione previsto per questa tipologia di benefits è stabilito in € 258,23. Tale limite, esclusivamente per l’anno 2024, è stato portato a € 1.000,00 per tutti i dipendenti e a € 2.000,00 per i dipendenti con i figli a carico.

A titolo esemplificativo si riportano una serie di benefits soggetti al limite di esenzione di cui sopra:

  • Buoni per acquisti in negozi fisici o online (compreso il rimborso delle spese per utenze domestiche);
  • Beni concessi in uso promiscuo (come cellulare, computer o tablet);
  • Auto in uso promiscuo;
  • Concessione di prestiti a tasso agevolato;
  • Concessione alloggio.

Cosa deve fare il dipendente con figli a carico?

Il dipendente con figli a carico, per beneficiare della soglia aumentata, deve presentare una dichiarazione scritta al proprio datore di lavoro in cui si attesti la presenza di figli a carico. In caso di perdita del requisito di figlio a carico il datore di lavoro deve essere informato tempestivamente poiché, qualora siano state superate le soglie di esenzione, sarà necessario assoggettare le somme erogate a titolo di fringe benefits sia a tassazione che a contribuzione entro i termini di conguaglio di fine anno.

A tal fine si rammenta che sono considerati fiscalmente a carico, ai sensi dell’art. 12 del T.U.I.R., i figli con un reddito annuo inferiore a € 2.840,51 (e a € 4.000,00 se di età inferiore ai 24 anni).