2024, Dimissioni

LE DIMISSIONI VOLONTARIE TELEMATICHE

Per arginare il fenomeno delle dimissioni “in bianco”, La Legge 92/2012 ha disposto che in caso di dimissioni e di risoluzione consensuale del rapporto debba essere seguita un’apposita procedura telematica di convalida, con il fine di garantire la genuinità della volontà del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro.

Le dimissioni presentate con modalità alternative sono inefficaci e, in tal caso, il datore di lavoro deve invitare il lavoratore a compilare il modulo di recesso telematico secondo quanto stabilito dalla Legge.

COSA SAPERE PRIMA DI DIMETTERSI

Le dimissioni si configurano come una facoltà del lavoratore che può essere esercitata senza che vi siano delle particolari motivazioni. L’unico limite che è posto alla facoltà del lavoratore di dimettersi è il rispetto del periodo di preavviso, regolato dal Codice civile e dal C.C.N.L. applicato (tale vincolo non si applica alle dimissioni per giusta causa che però, data la complessità dell’argomento, non tratteremo in questo articolo).

Qualora non dovesse essere rispettato il periodo di preavviso previsto, il datore di lavoro avrà piena facoltà di trattenere una somma dall’ultima busta paga del lavoratore a titolo di indennità sostitutiva di mancato preavviso.

LA PROCEDURA TELEMATICA DA SEGUIRE PER RASSEGNARE LE DIMISSIONI

  • 1°PASSO: Accedere al portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tramite SPID o CIE (https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome)
  • 2°PASSO: Accedere al servizio “Dimissioni volontarie” e fare clic su “Inserisci nuova dimissione”.
  • 3°PASSO: Selezionare il rapporto di lavoro che si intende interrompere e controllare la correttezza dei dati precaricati. Prestare attenzione ad inserire correttamente l’indirizzo e-mail personale e quello del datore di lavoro, destinatario della comunicazione.
  • 4°PASSO: Inserire la data decorrenza dimissioni, con la quale si intende il primo giorno non lavorato (es. se l’ultimo giorno in forza presso l’azienda sarà il 31 Luglio allora come data decorrenza si indicherà il 1°agosto).
  • 5°PASSO: Salvare il modulo e, una volta controllati i dati, inviare.

Il lavoratore, in caso di errori, modifiche o ripensamenti, potrà revocare le dimissioni entro 7 giorni dall’invio.

MAGGIORI TUTELE PER CATEGORIE SPECIFICHE

Ai genitori lavoratori è riconosciuta una particolare tutela nel caso in cui essi rassegnino le proprie dimissioni in determinati periodi considerati “protetti”. Si tratta del caso:

  • della lavoratrice durante tutto il periodo di gravidanza;
  • della lavoratrice o del lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino.

Le dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i periodi protetti devono essere convalidate, a pena di nullità, da parte dell’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente.

In tali casi sarà necessario che i lavoratori intenzionati a dimettersi nei c.d. periodi protetti notifichino preliminarmente al datore di lavoro (con lettera consegnata a mano o tramite raccomandata a/r) le proprie dimissioni; in secondo luogo, la lavoratrice o il lavoratore si dovrà recare presso la sede dell’Ispettorato del Lavoro competente (qui il link per compilare il modulo di richiesta: https://www.ispettorato.gov.it/files/2023/01/Modulo-INL-12-Modello-richiesta-on-line-convalida.pdf), il quale, entro 45 giorni dalla richiesta effettuata dal genitore, dovrà rilasciare il provvedimento di convalida.

Nel caso in cui il servizio ispettivo dovesse invece riscontrare la non genuina volontà di dimettersi, L’Ispettorato non procederà con la convalida ed il rapporto di lavoro non potrà essere risolto.