Con la circolare n. 22/E del 19 Novembre 2024, L’Agenzia delle Entrate ha chiarito nuovamente le regole di spettanza del “Bonus Natale”, fornendo ulteriori informazioni utili a comprendere in quali casi i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto di ricevere l’indennità natalizia in busta paga o in dichiarazione dei redditi.
CONDIZIONI PER LA SPETTANZA AI GENITORI
Il Bonus Natale di 100 euro (rapportati ai giorni di lavoro effettuati nel 2024) è erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
- Reddito complessivo, nell’anno d’imposta 2024, non superiore a € 28.000;
- Almeno un figlio fiscalmente a carico;
- IRPEF dovuta superiore alle detrazioni per lavoro subordinato.
Una volta accertata la sussistenza di questi requisiti, i datori di lavoro – su richiesta – potranno riconoscere l’indennità ai lavoratori con almeno un figlio a carico, a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi. Tuttavia, occorrerà prestare la massima attenzione dal momento che la norma prevede che il bonus non spetti al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.
In altri termini questo significa che:
- nel caso di due genitori lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti, l’indennità spetta ad uno solo di essi qualora questi siano coniugati o conviventi di fatto;
- nel caso in cui i genitori siano separati, divorziati o non coniugati il bonus spetta ad entrambi solo se questi non sono coniugati o conviventi con un altro lavoratore dipendente cha abbia diritto al bonus.
Dunque, cercando di rendere maggiormente intelligibile il contenuto della norma, si può affermare che il criterio generale è quello che ad ogni nucleo familiare effettivo spetta l’erogazione di un bonus.
COME RICHIEDERE IL BENEFICIO
Per ottenere il bonus, il dipendente è tenuto a comunicare al datore di lavoro, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti reddituali e familiari previsti dalla norma e a dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente, non sia beneficiario della stessa indennità. A tal fine occorrerà indicare nell’autocertificazione il codice fiscale dell’altro genitore.
Il sostituto d’imposta, se richiesto, anticiperà il contributo insieme alla tredicesima mensilità e l’importo erogato verrà portato a credito del mod. F24 di competenza con il codice tributo 1703 (174E in caso di datore di lavoro ente pubblico). Si rammenta che in caso di verifica in sede di conguaglio da cui si accerti la non spettanza del bonus, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero dell’indennità erogata.
In ogni caso, il lavoratore che, pur avendo diritto al bonus, non dovesse riceverlo, potrà recuperarlo con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2025 e relativa all’anno d’imposta 2024.