Il D.L. 19/2024 ha introdotto, con gli articoli 29, 30 e 31, numerose disposizioni al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro intervenendo in materia di:
- lotta al lavoro nero e irregolare,
- regime dei benefici contributivi e normativi
- sistema degli appalti
- patente a crediti per le imprese che operano nei cantieri edili.
Ambito di applicazione
dal 1° ottobre 2024, per operare lavori edili in cantieri temporanei o mobili, scatterà, per imprese e lavoratori autonomi, l’obbligo di detenere la c.d. patente a “crediti”.
Sono esclusi da tale obbligo:
- coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE in possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
Requisiti ed autocertificazione
La patente a “crediti” costituirà per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili un vero e proprio titolo abilitante. Il rilascio della patente, in formato digitale dall’INL, è subordinato al possesso dei seguenti requisiti (autocertificati dal richiedente):
- iscrizione alla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
- possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso del Documento di regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti.
Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività nei suddetti cantieri, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell’INL.
Le modalità di presentazione della richiesta di rilascio della patente, i contenuti informativi, nonché i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione saranno individuati con Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INL.
Punti e decurtazioni
La patente ha una dotazione iniziale di 30 crediti ed è possibile operare solo con un punteggio pari o superiore a 15 punti. In assenza di tali requisiti non è possibile operare, fatto salvo il completamento delle attività in corso di cui sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori.
La patente potrà subire decurtazioni a seguito di accertamenti da cui ne consegua l’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. Le fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti della patente sono enucleate nell’Allegato I-bis nel D.Lgs. n. 81/2008 (https://tussl.it/allegati/allegato-i-bis)
In caso di eventuale dichiarazione mendace circa la sussistenza di uno o più dei requisiti summenzionati, accertata successivamente al rilascio della patente, è prevista la revoca della patente. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.
Il Decreto PNRR disciplina, inoltre, i casi di sospensione della patente e indica le sanzioni amministrative qualora si operi senza patente o con meno di 15 crediti.