2024, Sicurezza sul lavoro

D.Lgs. 81/2008: La formazione dei lavoratori in tema di sicurezza e prevenzione dei rischi

I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

La formazione dei lavoratori in tema di sicurezza e prevenzione dei rischi connessi con lo svolgimento dell’attività lavorativa è un obbligo fondamentale per il datore di lavoro, come stabilito dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (il c.d. Testo Unico Sicurezza sul Lavoro) e dall’art. 2087 del Codice civile.

L’adempimento prioritario cui è tenuto il datore di lavoro e su cui è imperniato il Testo Unico è la valutazione dei rischi, attraverso la quale devono essere valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori che operano in una determinata organizzazione.

La valutazione dei rischi deve poi essere formalizzata nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), attraverso il quale il datore di lavoro individua i rischi presenti in azienda al fine di adottare le misure di prevenzione e protezione idonee.

Si tratta di adempimenti fondamentali e proprio per questo motivo il Legislatore, all’art.17 del T.U., ribadisce che il datore di lavoro non può delegarli a nessun altro soggetto, così come non può delegare la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), che ha il compito di assistere il datore di lavoro negli adempimenti in materia di salute e sicurezza.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Individuati i rischi presenti in azienda, e determinate le misure di prevenzione e protezione da adottare, è necessario procedere alla formazione dei lavoratori.

Il datore di lavoro deve assicurare a ogni lavoratore una formazione “sufficiente e adeguata”, tenendo anche conto delle competenze linguistiche del dipendente, indipendentemente dalla tipologia contrattuale di quest’ultimo (tempo indeterminato, tempo determinato, apprendista, co.co.co., stage, etc.).

Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 (in fase di nuova approvazione), i lavoratori devono essere sottoposti ad un percorso formativo articolato su due moduli:

  • Modulo di “formazione generale” sulla sicurezza, di durata non inferiore a 4 ore, che tratta contenuti generali relativi a concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, organizzazione del sistema di prevenzione, diritti e doveri dei soggetti coinvolti, sanzioni, organi di vigilanza e controllo;
  • Modulo di “formazione specifica” sulla sicurezza, di durata variabile in base al rischio specifico riferito alle mansioni e alle caratteristiche del settore di appartenenza dell’azienda.

L’Accordo Stato Regioni prevede che la durata della formazione specifica sia così suddivisa:

▪ 4 ore per aziende ricadenti della classificazione “Rischio Basso”;

▪ 8 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Medio”;

▪ 12 ore per aziende ricadenti nel “Rischio Alto”.

La formazione del lavoratore dovrà dunque avvenire:

  • All’inizio del rapporto di lavoro, possibilmente prima che il lavoratore inizi a svolgere la sua mansione. Qualora questo non fosse possibile, la formazione dovrà in ogni caso essere completata entro i 60 giorni successivi all’assunzione;
  • In caso di cambio mansione o trasferimento del lavoratore in un diverso reparto;
  • Quando vengono introdotte nuove macchine, tecnologie o sostanze pericolose;
  • in qualsiasi momento, nel caso in cui per qualsiasi ragione in azienda siano presenti lavoratori che non hanno svolto la formazione nei tempi previsti.

LE SANZIONI PER LA MANCATA FORMAZIONE

Il D.Lgs. 81/2008 prevede 4 tipologie di sanzioni, in ordine decrescente di rilevanza delle disposizioni violate:

  • arresto;
  • arresto o ammenda;
  • ammenda;
  • sanzione amministrativa.

Per le violazioni più gravi, elencate nell’Allegato 1, il T.U. dispone, secondo quanto riportato dall’art. 14, l’adozione del provvedimento di sospensione della parte dell’attività imprenditoriale oggetto della violazione.

Le altre sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dal Titolo I del T.U., diverse da quelle elencate nell’Allegato 1, da considerare quindi di minor gravità, sono riportate nel Capo IV – Disposizioni penali del Titolo I, divise per soggetto destinatario:

  • datore di lavoro e dirigente (art. 55);
  • preposto (art. 56);
  • progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori (art. 57);
  • medico competente (art. 58);
  • lavoratori (art. 59);
  • componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti (art. 60).